Articolo 62, per ministero Sviluppo è abrogato

In risposta a un quesito di Confindustria, i legali del dicastero hanno espresso il parere che l'articolo del "Cresci-Italia" sui pagamenti nella filiera agroalimentare è stato superato dal d.lgs 192/2012

Articolo 62, per ministero Sviluppo è abrogato

La direttiva europea sui tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita dal nostro paese con il d.lgs 192/2012, supera e cancella di fatto l’articolo 62 del decreto “Cresci-Italia” sulla compravendita di prodotti agroalimentari. Ad affermarlo è l’ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo, con un parere fornito nei giorni scorsi in risposta a un quesito indirizzato da Confindustria. Secondo gli esperti del dicastero, in sostanza, «la disciplina in materia di ritardi di pagamento di cui al citato articolo 62, è stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo 192 del 2012 di attuazione della direttiva 2011/7/Ue in materia di ritardi di pagamento in tutte le transazioni commerciali». A questa conclusione, osservano ancora i legali del Ministero, si arriva con «l’applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo e del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili».
Per il dicastero Sviluppo, in sostanza, termini inderogabili di pagamento e sanzioni introdotti dalla 27/2012 (la legge di conversione del “Cresci-Italia”) non sarebbero più applicabili. Il condizionale però è d’obbligo, perché quello che arriva dal Governo è soltanto un parere, dal valore quindi ridottissimo nella gerarchia classica delle fonti del diritto. Poi c’è da tenere conto della reazione di chi sostiene l’articolo 62: tra i produttori dell’agroalimentare, infatti, si è già sollevata la fronda contro l’intervento del dicastero Sviluppo, al quale si rimproverano marchiani errori di sostanza. Uno per tutti, i legali del Ministero sembrano essersi dimenticati che la direttiva europea autorizza norme nazionali più severe se sono a tutela di chi vende: «Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva». E’ proprio il caso dell’articolo 62, che nell’agroalimentare vieta tempi di pagamento superiori ai 60 giorni quando invece il d.lgs 192/2012 consente tempi superiori purché sottoscritti dalle parti.
Se ne riparlerà ancora di certo.

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