Medicali a norma, richiamo dall’Utifar

Le farmacie si aprono ai servizi e allargano il "parco" delle apparecchiature analitiche o estetiche presenti sul punto vendita. Attenzione però a essere in regola con marcature e certificazioni

Medicali a norma, richiamo dall’Utifar

Il titolare verifichi sempre che gli apparecchi per l’autodiagnosi presenti nella sua farmacia riportino semppre il bollino CE medicale – accompagnato dal numero di identificazione dell’ente certificatore – e dispongano di un attestato contenente le condizioni di impiego. L’indicazione arriva dall’Utifar e rappresenta un utile promemoria per tutti i farmacisti che si sono aperti al modello della farmacia dei servizi. Il risultato è che in molti presidi alle apparecchiature più tradizionali hanno cominciato ad affiancarsi strumentazioni per il monitoraggio di parametri come la pressione oculare (tonometri) o sistemi che, con le tecniche più diverse, erogano veri e propri trattamenti estetici.

Tutte le apparecchiature citate, analitiche od estetiche, ricorda allora l’Utifar, debbono essere utilizzate da professionisti abilitati salvo quelli, e qui c’entra la farmacia, che sono stati certificati appositamente per l’autodiagnosi o l’autotrattamento.

La marcatura CE medicale è quindi indispensabile e deve essere apposta sullo strumento, accompagnata da un numero che contraddistingue l’ente
certificatore notificato alla Commissione europea. Deve anche essere disponibile un attestato di certificazione contenente le condizioni di impiego cui il dispositivo è destinato. L’assenza di una certificazione attestante la destinazione per l’autodiagnosi o l’autotrattamento, avverte dunque l’Utifar, e una marcatura CE finalizzata a certificare solamente la conformità elettrica, consente l’impiego degli strumenti solo agli operatori autorizzati e cioè medici e biologi per quanto riguarda l’esame dei parametri clinici e medici per qualunque altro intervento sul paziente. Per i trattamenti con finalità estetiche, quali per esempio le apparecchiature che utilizzano la luce per la bio-stimolazione della pelle, l’uso è esteso anche all’estetista, che però deve operare all’interno di una cabina avente i requisiti previsti dalla legge.

In farmacia, sono quindi ammessi solo gli strumenti dotati di certificazione attestante l’uso per autodiagnosi e autotrattamento in assenza, per quest’ultimo, di estetista abilita ta e cabina estetica a norma. La trasgressione contempla le severe sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo 46/1997 senza escludere eventuali responsabilità civili, o anche penali, nel caso si verifichino lesioni al cliente.

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