Disegno di legge Semplificazioni, i punti di interesse per la farmacia

Disegno di legge Semplificazioni, i punti di interesse per la farmacia

In Senato è stato approvato qualche giorno fa il disegno di legge Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, più comunemente indicato come DDL Semplificazioni. Si tratta di un passo importante per la farmacia dei servizi perché contiene diverse novità dalla possibilità di somministrare un numero maggiore di vaccini, alle semplificazioni burocratiche per le terapie dei malati cronici o dei pazienti dimessi dall’ospedale.

 

 

Promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia

Secondo Marco Cossolo, presidente di Federfarma «Si tratta di un altro fondamentale tassello grazie al quale il superamento della fase di sperimentazione e la stabilizzazione della farmacia dei servizi si avvicinano, completando un processo cominciato nel lontano 2009» e si auspica «che l’iter parlamentare del provvedimento si concluda positivamente e in tempi brevi. Le farmacie continueranno nel frattempo a svolgere con l’impegno di sempre il proprio ruolo di primo presidio di prossimità per portare, in collaborazione con tutti gli altri professionisti della salute, la sanità vicino ai cittadini, ovunque risiedano».

In attesa della conclusione dell’iter parlamentare vediamo quali sono i punti che interessano di più la farmacia. L’articolo che avrà un maggior impatto sulla farmacia è l’Art. 60 “Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia” e prevede diversi punti. Il primo è la possibilità di somministrare “presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati (…) vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale” su persone “di età non inferiore a dodici anni”; quindi si estende la possibilità di effettuare tutti i vaccini, non solo quelli attualmente disponibili in farmacia. Inoltre viene introdotta “l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo”. Viene confermata la possibilità di servizi “di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali”.

Nel testo di legge viene inserita la possibilità di eseguire “in farmacia, da parte di personale abilitato, test di screening per l’individuazione del virus dell’epatite C”. Inoltre per il farmacista sarà possibile effettuare “test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva, per il contrasto all’antibiotico-resistenza”. In farmacia si potrà anche “scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale”, come già avviene in alcune regioni, per esempio in Lombardia.

Dal punto di vista strutturale, il disegno di legge prevede anche che “al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali (…) i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi”. I titolari di farmacia possono utilizzare “locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia”, ma devono essere usati solo per i servizi, perché “in detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti”. I costi dei servizi sono a carico del cittadino, infatti si legge al comma 7: “dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Assistenza ai malati cronici

Le farmacie sono anche coinvolte nell’articolo 62 “Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere”, in particolare:

  • al momento della dispensazione della terapia il farmacista informerà “l’assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata”;
  • il farmacista “nel monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell’assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti” segnalerà la situazione al medico prescrittore;
  • la farmacia potrà consegnare il medicinale prescritto dall’ospedale o dal pronto soccorso “con la documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o di altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale”.
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