Articolo 62, il Tar Lazio esclude gli integratori

Una sentenza dello scorso luglio sancisce l'esclusione degli integratori dal campo di applicazione della norma, che impone alla filiera tempi strettissimi nei pagamenti dei prodotti agroalimentari

Articolo 62, il Tar Lazio esclude gli integratori

L’articolo 62 del decreto “Salva-Italia”, che impone alla filiera scadenze non superiori ai 30 giorni nei pagamenti dei prodotti agroalimentari, non si applica agli integratori. Lo afferma una sentenza del Tar del Lazio, la numero 7195 del 17 luglio scorso: la decisione fa riferimento al ricorso presentato dall’azienda Chefaro Pharma per l’annullamento del decreto con cui i ministeri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico avevano dato attuazione alla contestata norma del “Salva-Italia”. Secondo la tesi sostenuta dal produttore, il provvedimento attuativo avrebbe dovuto circoscrivere l’applicazione dell’articolo 62 ai soli prodotti agroalimentari anziché agli alimentari nel loro insieme, come correttamente prescriveva la «rubrica» (ossia il titolino) dell’articolo stesso. I giudici laziali hanno respinto il ricorso, ma con motivazioni che di fatto portano alla stessa interpretazione: per il Tar, in sostanza, l’articolo si rivolge esclusivamente ai prodotti «agricoli e agroalimentari» – ossia i prodotti alimentari di provenienza agricola – mentre ne è esclusa la ben più ampia categoria dei prodotti alimentari. Tra i quali, per l’appunto, gli integratori. Dalla sentenza, tuttavia, la filiera farmaceutica ottiene un punto ma non la vittoria completa. I giudici laziali, infatti, hanno anche bocciato l’interpretazione sostenuta nei mesi scorsi dal ministero dello Sviluppo industriale, che in un parere riteneva l’articolo 62 del “Salva-Italia” superato e abrogato dal successivo d.lgs 192/2012, che interveniene sui tempi di pagamento di tutte le transazioni commerciali, agroalimentari compresi. Per il Tar, in sostanza, è corretta la controtesi del ministero Politiche agricole, secondo la quale l’articolo 62 conserva piena validità in quanto contenente norma di carattere speciale a fronte di una norma generale quale quella dettata dal 192/2012. Per la filiera farmacerutica, di conseguenza, rimane necessaria un’attenta analisi delle categorie merceologiche trattate per individuare i prodotti di origine agricola diretta che ancora ricadono sotto l’articolo. A fronte della sentenza, in ogni caso, è presumibile che Politiche agricole e Sviluppo economico intervengano a breve con un documento diretto a ridefinire la portata dell’articolo.

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