Split payment, le Entrate confermano: dcr esclusa

Split payment, le Entrate confermano: dcr esclusa

Lo split payment, o separazione dell’iva, si applica soltanto sulle operazioni documentate da fattura e non su quelle certificate dal fornitore mediante scontrino e ricevuta fiscale. Lo conferma la circolare diramata il 9 febbraio dall’Agenzia delle entrate per dettare le linee applicative del nuovo meccanismo, introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015. Il documento, in particolare,spiega che per “leggere” la norma occorre tenere in considerazione l’obiettivo da cui è partito il legislatore, ossia «contrastare i fenomeni di evasione e le frodi dell’iva». Lo split payment, pertanto si applica alle «operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori» e non a quelle «certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale». In sostanza, l’Agenzia conferma la tesi avanzata a gennaio da Federfarma, secondo la quale lo split payment si applica sui corrispettivi (fatturati) come dpc, Cup o integrativa, ma non sulle cessioni di medicinali in regime convenzionato (e registrate con dcr).


La circolare poi fornisce indicazioni più dettagliate sul ventaglio delle pubbliche amministrazioni che dal primo gennaio sono tenute a praticare la separazione dell’iva. L’elenco, in particolare, comprende «lo Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche», gli «enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e i consorzi tra essi costituiti», come «Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni», le «Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura», le aziende sanitarie locali (compresi gli «enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del Ssn nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche»), gli enti ospedalieri (a eccezione degli enti ecclesiastici), gli Irccs, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e infine gli enti pubblici di previdenza (Inps, Fondi pubblici di previdenza). Sono invece esclusi gli Ordini professionali, gli enti e istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti.

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