Pharma-influencer e tiktoker: Fofi ricorda deontologia e normativa

Pharma-influencer e tiktoker: Fofi ricorda deontologia e normativa

Su PharmaRetail abbiamo seguito fin dalla sua nascita il fenomeno dei pharmainfluencer, raccontando in diversi articoli e interviste come i farmacisti stanno sfruttando i social media per fare informazione nell’ambito del consiglio e come le aziende stanno utilizzando gli influencer per promuovere comportamenti e acquisti.

I farmacisti, come tutti gli altri professionisti, sono sempre più presenti su Instagram ma anche su Tiktok, sfruttando giustamente tutte le potenzialità offerte dalle piattaforme social. Ma se la stragrande maggioranza di professionisti del mondo farmacia utilizza correttamente i nuovi mezzi di comunicazione, la Fofi ci ha tenuto a fare luce in una comunicazione che esistono casi in cui non sempre vengono rispettate le regole deontologiche e normative in ambito di pubblicità.

Nessuna pubblicità di medicinali al pubblico senza autorizzazione del Ministero

Su IG è facile trovare post sponsorizzati in ambito di cosmesi in farmacia, con l’indicazione #ADV, che su TikTok diventa una etichetta Pubblicità. Differente però è il caso dei medicinali, che afferiscono ad una diversa normativa.

Infatti, la nota inviata dalla Fofi ai suoi iscritti, specifica che sono giunte all’ordine segnalazioni «in merito ad un fenomeno di crescente preoccupazione, che consiste nell’attività di comunicazione svolta sui social media (segnatamente su Tik Tok) da parte di soggetti che si presentano come iscritti all’Ordine dei Farmacisti e/o titolari di farmacia». Nello specifico, «tali soggetti esprimono valutazioni (anche negative) e dispensano consigli e raccomandazioni relativamente a medicinali, spesso individuati attraverso il marchio che li contraddistingue e indipendentemente dal fatto che si tratti di farmaci da banco o farmaci soggetti a prescrizione medica».

L’ordine professionale ricorda che «a norma del Codice deontologico, il farmacista, nell’attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, è tenuto a garantire un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione (art. 15 del Cod. deontologico)».

Per quanto riguarda la pubblicità fatta a medicinali, «si richiama l’attenzione su fatto che, ai sensi dell’art. 118 del Dlgs 219/2006, nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del ministero della Salute». Con due sole eccezioni: le «inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica e sulle pagine web che si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni d’impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con l’eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario del medicinale»; e «delle fotografie o rappresentazioni grafiche dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario dei medicinali apposte sui siti internet autorizzati e sui cartelli dei prezzi di vendita al pubblico e degli eventuali sconti praticati esposti da coloro che svolgono attività di fornitura al pubblico, limitatamente ai farmaci Otc e Sop».

In particolare: ‘è vietata la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto, il Ministero della salute può autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche (art. 115, c. 2, del D. Lgs. n. 219/2006)’.

Inoltre, è vietata anche «la pubblicità presso il pubblico di medicinali, la cui dispensazione grava, anche se non totalmente, sul Servizio sanitario nazionale, nonché dei medicinali galenici preparati in farmacia (magistrali e officinali) o destinati alle prove di ricerca e sviluppo, nonché dei medicinali preparati industrialmente su richiesta scritta e non sollecitata del medico (art. 115, c. 4, del Dlgs n. 219/2006)».

Da ultimo, nella nota si specifica anche la pubblicità relativa alla propria attività di professionista o della propria farmacia. In particolare «la pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria, con qualunque mezzo diffuse, sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità, trasparenza e che le informazioni fornite non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie». Per quanto riguarda, invece, «la pubblicità della farmacia, con qualunque mezzo diffusa, è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria a tutela e nell’interesse dei cittadini. Essa deve essere funzionale all’oggetto e realizzata in modo consono alle esigenze di salvaguardia della salute di cui la farmacia è presidio (art. 23, c. 4., del Cod. deontologico)».

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